Testo Decreto Abruzzo

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Il testo è stato emendamento rispetto al testo originario

Il decreto per l’Abruzzo approvato definitivamente

(Ddl Camera 2468)

Definitivo via libera del Senato al decreto legge sull’Abruzzo il 23 giugno. Il testo recepisce una serie di novità. In particolare, sono stati accolti emendamenti che garantiscono, tramite un contributo statale a fondo perduto, la copertura integrale delle spese per la ricostruzione o la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, inagibili o danneggiati; istituiscono un contributo per la riparazione di danni di lieve entità subiti da unità immobiliari adibite ad abitazione principale; prevedono la possibilità di individuare zone franche urbane; affidano ai sindaci la predisposizione di piani di ricostruzione dei centri storici; includono gli edifici adibiti ad uso scolastico nel piano di interventi per il ripristino degli immobili pubblici; affiancano gli interventi di ricostruzione con quelli di messa in sicurezza; estendono la misura di sospensione dei processi ai procedimenti di competenza delle giurisdizioni speciali, con eccezione

del tribunale dei minorenni; prevedono un programma per ripristinare la funzionalità dei servizi idrici, degli scarichi urbani e degli impianti di depurazione. Per il piano di realizzazione urgente di abitazioni è stato poi previsto il coinvolgimento degli Ordini professionali nel processo di affidamento degli interventi. (23 giugno 2009)  

Ddl Camera 2468 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Capo I INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

Articolo 1.(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, necessarie per l’attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009

3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. 

Articolo 1-bis.(Misure urgenti in materia antisismica).

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: “30 giugno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2009” e il secondo periodo è soppresso. 

Articolo 2.(Apprestamento urgente di abitazioni)

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.

5. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L’affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all’articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell’articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

11. Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’articolo 1 l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all’articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all’articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

12-bis. I Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009 e 300 milioni di euro per l’anno 2010.

Art. 2-bis.(Informativa al Parlamento)

1. Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un’informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate 

Articolo 3.(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso Comune;

b) l’intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) soppressa;

d) l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi previa presentazione di una perizia giurata a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

1-bis. Ferma l’integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall’Agenzia del territorio. Al fine dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata., i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.

1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all’articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l’adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all’unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell’ambito del «Piano casa» di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all’articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

6. Al fine dell’attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l’anno 2010, di euro 177.000.000 per l’anno 2011, di euro 265.500.000 per l’anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l’anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l’anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l’anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l’anno 2032. 

Articolo 4.(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché degli immobili di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L’Aquila, l’Accademia Internazionale per le Arti e la Scienza dell’Immagine di L’Aquila, nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni di capoluogo di Regione al comune dell’Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all’articolo 1 interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l’anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell’ambito dell’aggiornamento, per l’anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l’anno 2009, di euro 14,3 milioni per l’anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l’anno 2011. L’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell’ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell’Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, d’intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso, nell’ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L’Aquila e gli altri comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All’attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio. 

Articolo 5.(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penalie amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, «, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

1-bis. Fino al 31 luglio 2009 sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi altro atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 240 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione dei processi di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9 ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari de L’Aquila. È fatta salva la facoltà per il giudice civile e amministrativo di adottare i provvedimenti cui all’articolo 663, comma 1, seconda parte codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Articolo 6.(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati;

o) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l’articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell’applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

r-bis) La sospensione dei procedimenti istitutivi, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “SS. Annunziata” di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall’esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell’interno in data 1º aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l’IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l’IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L’Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell’interno tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

3.bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n) della presente disposizione, possono essere attuate limitatamente all’esercizio finanziario 2009, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.

4. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettere da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 6.300.000 e per l’anno 2010 di euro 51.000.000.

4-bis. Il termine per l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208/2008, convertito con modificazioni dall’articolo l della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della Regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Articolo 7.(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.

2. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1º giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l’anno 2009. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1º gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009».

4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).

4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile e corpo nazionale vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e corpo nazionale vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 8.(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

1. Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;

c) l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell’AGEA;

f) l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell’area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 14 comma 1.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all’articolo 1.3. Al fine dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l’anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Articolo 9.(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all’articolo 110 comma 3 lettere a), b) e c) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

4. L’ISPRA, nell’ambito del Consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operatività della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.

7. soppresso.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo. 

Art. 9-bis.(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche)

1. La Provincia de L’Aquila, ovvero l’Autorità d’ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l’ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell’efficacia depurativa dell’impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la Provincia ovvero per l’Autorità d’ambito, per l’ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall’impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell’impianto;

c) planimetria dell’insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell’intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L’Aquila, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall’impianto, la somma di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 28 dicembre 2007, n. 244.

5. Per la progettazione e l’affidamento dei lavori inerenti le iniziative di cui al precedente comma necessarie al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nella competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche” sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”, ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all’articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. All’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: “L’Osservatorio” sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione”; al comma 6-bis, sono soppresse le parole: “e dell’Osservatorio dei servizi idrici”; il primo periodo del comma 3 è soppresso, mentre il comma 2 è così sostituito: “2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnicoscientifica. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Conseguentemente, al comma 12 dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche”, sono sostituite dalle seguenti: “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche”».

7. Il Programma è realizzato dalla Commissione di cui al comma precedente, con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell’ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depura tori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all’articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall’ISPRA nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

Capo III INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 10.(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

1. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un’apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche, di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

1) nel caso di garanzia diretta, fino all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento;

2) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento.

1-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così come individuate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge, n. 296, del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1º gennaio 2009 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 è sostituito dal 6 aprile 2009 e alla lettera c) del comma 341 l’espressione “a decorrere dall’anno 2008” è sostituita con l’espressione “a decorrere dall’anno 2009”. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l’applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell’imponibile per il reddito di impresa dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l’imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 366 a 372 della legge 27 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

1-quinquies. Al fine di assicurare l’effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.». .

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell’agroalimentare, della chimica e dell’automotive e dell’edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall’evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l’anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all’articolo 1. All’onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di un milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato diprevisione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all’articolo 2.

Capo IV MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Articolo 11.((Interventi per la prevenzione del rischio sismico)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015, e di euro 44 milioni per l’anno 2016.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 12.(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;

d) consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;

e) disporre l’assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell’UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall’ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l’aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: “e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori”, ovunque ricorrano, e le parole: “e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori” sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all’articolo 1, comma 88 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in un euro. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “introduce con uno o più provvedimenti” sono sostituite dalle parole: “disciplina con uno o più provvedimenti” e la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l’aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell’esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilità dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l’iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni dell’impresa e sui beni personali dell’imprenditore individuale o dell’amministratore, se responsabile è persona giuridica, ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d’impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo:

1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al quattro per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all’installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010;

5) le procedure per l’individuazione dei nuovi concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l’installazione di ciascun apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell’onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui ai numero 4), fino a concorrenza dell’importo corrisposto per ti numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad un euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l’accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall’articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) disporre l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo. 

Articolo 13.(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l’applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l’erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, una quota pari all’1,4 per cento calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata nell’anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell’8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

1) per l’azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell’AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l’obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell’importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l’anno 2009.

2. Le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l’anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all’incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.

4. L’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’autorizzazione all’immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell’importo di 380 milioni di euro per l’anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell’adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Articolo 14.(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 410 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 degli importi di 23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di euro per l’anno 2010 e 270 milioni di euro per l’anno 2012.

2. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all’Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, anche in maniera da garantire l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.

4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze destinato all’attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.

5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l’anno 2009 e 270 milioni di euro per l’anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l’anno 2009, 260 milioni di euro per l’anno 2010, 350 milioni per l’anno 2011 e 30 milioni di euro per l’anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l’anno 2010 il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

5-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente Vice Commissario d’intesa con il Sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).

5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall’Unione europea all’Italia per il sisma del 6 aprile 2009 saranno considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano.

5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il Presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull’andamento degli interventi, il Presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

1. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall’estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754.

1-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all’estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis.

2. L’uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell’articolo 497-ter del codice penale.

Articolo 16.(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzatanegli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

1. Il Prefetto della provincia di L’Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l’emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all’articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L’Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto regolamento di cui al del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fomitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto ed è prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l’applicazione delle disposizioni del presente comma.

6. L’esclusione di cui al comma 6-bis dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al comma 6-bis dell’articolo 7.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell’organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall’8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L’Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell’evento predetto nonché dell’ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella Regione Sardegna; nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Sardegna e dagli Enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all’organizzazione del predetto Vertice nella città di L’Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall’emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l’organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell’appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1º marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell’evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all’articolo 92 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Articolo 18.(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 13, dall’articolo 3, commi 3 e 6, dall’articolo 4, comma 5, dall’articolo 6, comma 4, al netto degli effetti positivi derivanti dai comma 1 dello stesso articolo 6, dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall’articolo 8, comma 3, e dall’articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l’anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l’anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l’anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l’anno 2010 e 200 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l’anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 389,2 milioni per l’anno 2010, a 131,8 milioni per l’anno 2011, a 468,7 per l’anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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